Luoghi a maggior rischio in caso di incendio

Come abbiamo visto nell’articolo in cui abbiamo parlato delle Verifiche Ispettive, le verifiche secondo DPR 462/01  nei luoghi a Maggior Rischio in Caso di Incendio (in seguito denominati M.A.R.C.I. per abbreviazione) hanno una periodicità biennale; vedi articolo 4.

La motivazione sta nel fatto che l’impianto elettrico può essere una delle fonti di innesco dell’incendio, statisticamente tra il 10 e il 20% dei casi, a seconda della tipologia dell’edificio e dell’attività svolta.

Quali sono i fattori che determinano il maggior rischio incendio?

La CEI 64-8/7 nella sezione 751.03.1.1, indica i fattori che influenzano il rischio relativo all’incendio, la probabilità che esso si verifichi e l’entità del danno conseguente per le persone, per gli animali e per le cose

  • densità di affollamento;
  • massimo affollamento ipotizzabile;
  • capacità di deflusso o di sfollamento;
  • entità del danno ad animali e/o cose;
  • comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali impiegati nei componenti dell’edificio;
  • presenza di materiali combustibili;
  • tipo di utilizzazione dell’ambiente;
  • situazione organizzativa per quanto riguarda la protezione antincendio

Sicuramente sono luoghi M.A.R.C.I., cioè luoghi in cui il rischio relativo all’incendio è maggiore rispetto a un luogo ordinario, tutti gli ambienti in cui si svolgono le attività elencate nel D.P.R. 151/2011 (ex D.M. 16 febbraio 1982) e che hanno bisogno dell’autorizzazione dei Vigili del Fuoco per operare.

La valutazione del rischio di incendio

Il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs. 81/2008, prevede l’obbligo della Valutazione del Rischio di Incendio dei luoghi di lavoro secondo il D.M. 10 marzo 1998.

Questa classificazione individua 3 livelli di rischio:

  1. Luoghi di lavoro a rischio di incendio Basso

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

  1. Luoghi di lavoro a rischio di incendio Medio

Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

  1. Luoghi di lavoro a rischio di incendio Elevato

Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.

I luoghi M.A.R.C.I. sono tutti i luoghi di lavoro in cui il livello di rischio è almeno medio e/o l’attività svolta è soggetta al D.P.R. 151/2011

Normativa cei sui luoghi a maggior rischio in caso di incendio

Scelta impianto elettrico

Nei luoghi M.A.R.C.I. per la progettazione e la realizzazione degli impianti elettrici la norma di riferimento è la CEI 64-8/7, sezione 751, che definisce tre tipi di ambienti in relazione alla causa che determina il rischio:

  • Luoghi di tipo A03.2: Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno ad animali e cose. Rientrano in questo caso ad esempio gli ospedali, le carceri, i locali sotterranei frequentati dal pubblico.
  • Luoghi di tipo B03.3: Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio in quanto aventi strutture portanti combustibili. Rientrano in questi ambienti gli edifici costruiti interamente in legno senza particolari requisiti antincendio, come ad esempio le baite.

NOTA Un edificio con strutture non combustibili come per es. in muratura o calcestruzzo con le sole travi in legno, non rientra tra gli edifici previsti in questo articolo.

  • Luoghi di tipo C03.4: Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito di detti materiali, quando il carico d’incendio specifico di progetto supera i 450 MJ/mq.

Luoghi con pericolo di esplosione

I luoghi dove la lavorazione e/o i materiali comportano pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio, possono essere individuati tra quelli a rischio di incendio elevato, in cui le verifiche secondo D.P.R. 462/01 sono sempre biennale.

Per qualsiasi informazioni potete contattarci e/o inviarci una richiesta di preventivo, oltre a visionare il nostro Regolamento.

 

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