Com’era prima
Il DPR 462/01 prevede che il datore di lavoro entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, o dall’assunzione del primo dipendente o lavoratore subordinato, esegua la denuncia dell’impianti di messa a terra all’INAIL, attraverso il portale CIVA, e per conoscenza all’ASL/ARPA competente per territorio, con le modalità previste.
La denuncia deve essere integrata qualora ci siano variazioni societarie e/o modifiche sostanziali all’impianto. Oltre alla denuncia occorre eseguire la verifica ispettiva con cadenza biennale o quinquennale a seconda dell’attività di verifica e della tipologia dell’impianto.
Com’è adesso
Resta valido quando era previsto prima e vengono introdotte due novità:
- Listino nazionale
- Comunicazione dell’Organismo Abilitato a mezzo CIVA
Decreto Legge Milleproroghe
Il Decreto Legge n° 162 del 30 dicembre 2019 “milleproroghe”, convertito in legge con la Legge n. 8 del 28/02/2020, ha previsto l’istituzione presso l’INAIL di una banca dati informatizzata delle verifiche previste dal DPR 462 del 22 ottobre 2001.
L’art. 36 “Informatizzazione INAIL” contiene importanti modifiche al DPR 462/01 per le verifiche degli impianti elettrici. In particolare si introducono le seguenti novità ( rif. comma 1 dell’art. 36 del Decreto Legge milleproroghe al DPR 462/01 dopo l’articolo 7 l’ art. 7-bis recante “Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe”):
- Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.
- Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, attraverso il portale CIVA, il nominativo dell’Organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche relative al DPR 462/01.
- Per le verifiche relative al DPR 462/01, l’Organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5% della tariffa definita dal decreto, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
- Le tariffe relative alle verifiche secondo DPR 462/01 applicate dall’Organismo sono individuate dal Decreto Ministeriale del presidente dell’Istituto superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato ul S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18.07.2005 e successive modificazioni (codice tariffa da 6210 a 6450).
Comunicazione Organismo Abilitato
Il Datore di Lavoro deve comunicare all’INAIL, tramite il portale CIVA, il nome dell’Organismo incaricato per le verifiche periodiche secondo DPR 462/2001.
Per eseguire tale comunicazione i dati richiesti sono:
- Numero di matricola dell’impianto denunciato;
- Nome dell’Organismo abilitato: Gruppo Sicurezza Ambiente Srl;
- Data della verifica.
Nuovo tariffario Nazionale
Le tariffe relative al DPR 462/01 che gli Organismi sono tenuti ad applicare sono indicate nel Decreto del presidente dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, e si differenziano per ogni area di applicazione.
I parametri da tenere in considerazione sono i seguenti:
- Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche: tipologia e grandezza dell’impianto captatore;
- Impianti di messa a terra: potenza disponibile dell’impianto (dato reperibile nella bolletta della luce);
- Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione: tariffazione oraria.
Sul nostro sito è consultabile il Tariffario Verifiche.
Per qualsiasi informazioni potete contattarci e/o inviarci una richiesta di preventivo, oltre a visionare il nostro Regolamento.