Com’era prima

Il DPR 462/01  prevede che il datore di lavoro entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, o dall’assunzione del primo dipendente o lavoratore subordinato, esegua la denuncia dell’impianti di messa a terra all’INAIL, attraverso il portale CIVA, e per conoscenza all’ASL/ARPA competente per territorio, con le modalità previste.

La denuncia deve essere integrata qualora ci siano variazioni societarie e/o modifiche sostanziali all’impianto. Oltre alla denuncia occorre eseguire la verifica ispettiva con cadenza biennale o quinquennale a seconda dell’attività di verifica e della tipologia dell’impianto.

 

Com’è adesso

Resta valido quando era previsto prima e vengono introdotte due novità:

  • Listino nazionale
  • Comunicazione dell’Organismo Abilitato a mezzo CIVA

 

Decreto Legge Milleproroghe

Il Decreto Legge n° 162 del 30 dicembre 2019 “milleproroghe”, convertito in legge con la Legge n. 8 del 28/02/2020, ha previsto l’istituzione presso l’INAIL di una banca dati informatizzata delle verifiche previste dal DPR 462 del 22 ottobre 2001.

L’art. 36 “Informatizzazione INAIL” contiene importanti modifiche al DPR 462/01 per le verifiche degli impianti elettrici. In particolare si introducono le seguenti novità  ( rif. comma 1 dell’art. 36 del Decreto Legge milleproroghe al DPR 462/01 dopo l’articolo 7 l’ art. 7-bis recante “Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe”):

  1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.
  2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, attraverso il portale CIVA, il nominativo dell’Organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche relative al DPR 462/01.
  3. Per le verifiche relative al DPR 462/01, l’Organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5% della tariffa definita dal decreto, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
  4. Le tariffe relative alle verifiche secondo DPR 462/01 applicate dall’Organismo sono individuate dal Decreto Ministeriale del presidente dell’Istituto superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato ul S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18.07.2005 e successive modificazioni (codice tariffa da 6210 a 6450).

 

Comunicazione Organismo Abilitato

Il Datore di Lavoro deve comunicare all’INAIL, tramite il portale CIVA, il nome dell’Organismo incaricato per le verifiche periodiche secondo DPR 462/2001.

Per eseguire tale comunicazione i dati richiesti sono:

  • Numero di matricola dell’impianto denunciato;
  • Nome dell’Organismo abilitato: Gruppo Sicurezza Ambiente Srl;
  • Data della verifica.

Nuovo tariffario Nazionale

Le tariffe relative al DPR 462/01 che gli Organismi sono tenuti ad applicare sono indicate nel Decreto del presidente dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, e si differenziano per ogni area di applicazione.

I parametri da tenere in considerazione sono i seguenti:

  • Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche: tipologia e grandezza dell’impianto captatore;
  • Impianti di messa a terra: potenza disponibile dell’impianto (dato reperibile nella bolletta della luce);
  • Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione: tariffazione oraria.

Sul nostro sito è consultabile il Tariffario Verifiche.

 

Per qualsiasi informazioni potete contattarci e/o inviarci una richiesta di preventivo, oltre a visionare il nostro Regolamento.

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