Che differenza c’è fra verifiche periodiche manutentive e ispettive?

Nella verifica periodica manutentiva l’impianto elettrico è sottoposto al controllo da parte di un impiantista o manutentore ( come previsto dal D.Lgs. 81/08 e dalle norma CEI di riferimento) mentre nella verifica periodica ispettiva necessita dell’intervento di un  Organismo Abilitato o un USL/ARPA competente per territorio (come previsto dal D.P.R. 462/01 e dalle norme CEI di riferimento).

 

Cosa dice il DPR 462/01

Descrizione del D.P.R. 462 del 22 ottobre 2001 : Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.” e sua integrazione mediante la Direttiva del M.A.P. 22 marzo 2002  “Procedure per l’individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del DPR 462/01 degli Organismi di ispezione di tipo A”, hanno dato la possibilità anche agli Organismi Abilitati dal MISE di eseguire le verifiche ispettive prima svolte solo da USL/ARPA competenti per territorio.

 

Tipologie di verifiche periodiche ispettive

Il D.P.R. 462/01  suddivide le verifiche ispettive in 4 aree:

·       Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

·       Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V

·       Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V

·       Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione

 

Come si svolgono le verifiche periodiche ispettive

  1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica.
  2. Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’ARPA od ad eventuali Organismi individuati dal Ministero delle attività produttive.
  3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
  4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Periodicità verifiche

Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, o dall’assunzione del primo lavoratore e/o assimilati (nota 1), il datore di lavoro è tenuto a eseguire la denuncia dell’impianto e ad eseguire la verifica periodica ogni 5 anni, oppure 2 anni per impianti di messa a terra e di protezione da scariche atmosferiche relative a: cantieri, locali ad uso medico e ambienti a maggior rischio in caso di incendio (vedi CEI 64-8/7 e D.P.R. 151/2011). Le verifiche nei luoghi con pericolo di esplosione sono sempre biennali.

Il Decreto Legislativo 81/08 prevede delle sanzioni, in caso di mancata esecuzione della verifica, con l’arresto da 2 a 6 mesi oppure ammenda da 1.228,50 € a 7.864,44 €.

 

Cosa sono le verifiche straordinarie

Le verifiche straordinarie si rendono necessarie in caso di:

– esito negativo della verifica periodica

– modifica sostanziale dell’impianto

– richiesta del datore di lavoro

Nel caso di verifica straordinaria effettuata a seguito di verifica periodica con esito negativo, il datore di lavoro è tenuto a far effettuare la verifica da un Ente verificatore che attesti l’avvenuta regolarizzazione dell’impianto. In questo caso la verifica non modifica la periodicità delle verifiche periodiche.

Esecuzione della verifica ispettiva

La verifica periodica si sviluppa nelle seguenti fasi:

  1.  Esame della documentazione tecnica e amministrativa relativa agli impianti da esaminare.
  2. Esame a vista dei luoghi e degli impianti, preliminare all’esecuzione delle prove e misurazioni, il cui scopo è di controllare che gli impianti analizzati siano stati realizzati secondo le indicazioni di progetto (o almeno di quelle parti verificabili) e mantenuti secondo le norme di legge e tecniche.
  3. Esecuzioni delle prove e misure previste dalle norme tecniche di riferimento e dalle procedure di Gruppo Sicurezza Ambiente S.r.l. al fine di verificare l’efficienza degli impianti. La verifica viene svolta da verificatori qualificati e formati con l’ausilio delle attrezzature appropriate e tarate, in presenza di personale preposto designato dal cliente.

 

Perché affidarsi a Gruppo Sicurezza Ambiente

Gruppo Sicurezza Ambiente Srl è un Organismo abilitato dal MISE del 2004 ad eseguire le verifiche secondo DPR 462/01, e nel rinnovo dell’abilitazione di quest’anno  ha conseguito anche l’accreditamento da parte di Accredia.

Gruppo Sicurezza Ambiente Srl, oltre all’incarico della verifica, gestisce anche lo scadenziario delle future verifiche al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla normativa. Inoltre avvisa i clienti delle novità tecnico normative relative alle attività svolte a mezzo della newsletter periodica e email specifiche.

Per qualsiasi informazioni potete contattarci e/o inviarci una richiesta di preventivo, oltre a visionare il nostro Regolamento.

 

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Nota 1: D.P.R. 547/55  Articolo 3. Definizione di Lavoratore Subordinato  “…per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.”