ABILITAZIONE MINISTERIALE ALLE VERIFICHE PERIODICHE

(ai sensi del D.P.R. 462/01)

Il DPR 462 del 22 ottobre 2001, pubblicato l’8 gennaio 2002 ed entrato in vigore il 23 gennaio 2002, contiene il regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

Tale regolamento disciplina gli impianti realizzati nei luoghi di lavoro, cioè̀ “tutte le attività̀ dove vi sono presenti lavoratori subordinati o ad essi equiparati, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dagli Enti Pubblici e dagli Istituti di istruzione e di beneficenza

C’è una forza motrice più̀ forte del vapore, dell’elettricità̀ e dell’energia atomica: la volontà̀.

Albert Einstein

IMPIANTI ELETTRICI

Obbligo di verifica impianti

Secondo l’art. 4 del D.P.R. 462/01 il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre agli Organismi abilitati dal Ministero delle Attività Produttive o alle Asl/Arpa del Territorio di competenza le verifiche gli impianti di messa a terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche installati nei luoghi di lavoro.

Frequenza delle verifiche

La periodicità di tali verifiche dipende soprattutto dalla destinazione d’uso dell’impianto. Gli impianti di messa a terra e i dispositivi di protezione da cariche atmosferiche devono essere verificati con la seguente periodicità:

ogni due anni nei seguenti luoghi:

  • Ambienti a maggior rischio (CEI 64-8 sez. 751)
  • Cantieri
  • Locali adibiti ad uso medico
  • ogni cinque anni negli altri casi o ambienti ordinari

Controlli

Nel caso di un controllo dell’autorità di pubblica vigilanza (AUSL, Inail, Nas, Ispettorato del lavoro, ecc.) il datore di lavoro deve esibire il verbale della verifica.

Responsabilità

In caso di mancata verifica il Datore di Lavoro va incontro a:

responsabilità civili e penali se avviene un infortunio sull’impianto in seguito alla mancata verifica

sanzioni penali e/o ammende in caso di controllo da parte delle autorità di pubblica vigilanza

In base al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 09/02/2004, GSA Srl è un Organismo di Ispezione di tipo A, autorizzato con DM del 10/5/2021, a svolgere le funzioni di verifica di parte terza secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nei seguenti campi:

  • Verifiche dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
  • Verifiche su impianti di messa a terra alimentati con tensioni fino ai 1.000 V
  • Verifiche su impianti di messa a terra alimentati con tensioni superiori ai 1.000 V
  • Verifiche su impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione

La serietà e la competenza di GSA Srl garantiscono alle aziende verificate:

  • La sicurezza che le verifiche siano effettuate a regola d’arte e da proprio personale
  • Una assistenza tecnica in caso di contestazioni da parte degli Enti di controllo
  • Una gestione accurata dello scadenziario delle verifiche periodiche per conto del datore di lavoro
  • Il rispetto dei requisiti di indipendenza e di incompatibilità previsti dalla normativa vigente
  • Regolamento Generale delle attività ispettive – Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012

Decreti di abilitazione del MISE conseguiti:

Con l’ultima abilitazione abbiamo conseguito anche l’accreditamento di Accredia