Il 26 settembre 2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 116/2020 che ridefinisce le norme riguardanti i rifiuti e che modifica il precedente D.lgs. 152/06 al fine di attuare le direttive europee del Pacchetto Economia Circolare.

In questo articolo chiariremo quali sono le importanti novità del settore rifiuti ed imballaggi.

Le 5 principali novità:

1) NUOVA DEFINIZIONE DI RIFIUTI URBANI

Con il nuovo decreto, la definizione di Rifiuto Urbano è stata estesa ai rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata  provenienti da altre fonti e quindi anche da alcune utenze non domestiche. Molti rifiuti, da speciali, diventeranno dunque urbani quando essi siano “simili per natura e composizione ai rifiuti domestici“.

2) ATTESTATO DI AVVENUTO SMALTIMENTO

Le aziende non sono obbligate a scegliere il gestore pubblico per lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti, ma dovranno comunque presentare un’attestazione da parte del gestore privato scelto.

Le utenze non domestiche che sceglieranno loperatore pubblico saranno vincolate per i successivi 5 anni. Nel caso del privato, invece, questo vincolo non è previsto.

3) RESPONSABILITA’ ESTESA DEL PRODUTTORE

La responsabilità del produttore viene estesa a “qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti”, così da incoraggiare la progettazione dei prodotti che riducano gli impatti ambientali, agevolando il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

4) RENTRI

RENTRI sta ad indicare il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti e sarà il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Questo sistema andrà a sostituire il registro di carico e scarico, i formulari di identificazione dei rifiuti e il MUD.

Grazie al RENTRI gli iscritti potranno così garantire una trasmissione sempre aggiornata e celere dei dati relativi alla gestione dei rifiuti agli enti di vigilanza, ma non è ancora nota la sua data di avvio.

5) REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Fino a che non si attuerà il RENTRI, resta in vigore l’obbligo di compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti, ma ora con il nuovo decreto vengono esclusi:

  • I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti;
  • Le aziende che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, come all’articolo 212, comma 8.
  • Gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a € 8000.

Viene ridotta, inoltre, la tempistica della conservazione dei registri da cinque a tre anni.

Stessa tempistica viene riportata per la conservazione dei formulari trasmettendo la quarta copia tramite PEC.

Per approfondimenti si rimanda al D.legs 116/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/11/20G00135/sg